1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3666 A––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PARTE PRIMA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n.
3.Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, articolo 2, comma 2, lettera A).
PREMESSO che:
➠
il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 239 del 4 agosto 2008;IL PRESIDENTE della REGIONE
ema n a
il seguente regolamento:
INDICE
A
RTICOLO 1 – Principi generaliA
RTICOLO 2 – DefinizioniA
RTICOLO 3 – Caratteristiche tecnichedi microchip e lettori
A
RTICOLO 4 – Banca dati dell'anagrafe caninadella Regione Molise - BDCM
A
RTICOLO 5 – Norme generalisull'identificazione dei cani
A
RTICOLO 6 – Compiti dei Servizi veterinariA
RTICOLO 7 – Autorizzazione e fornituradi microchip
ai veterinari liberi professionisti
A
RTICOLO 8 – Compiti del veterinariolibero professionista autorizzato
A
RTICOLO 9 – Ruolo dei ComuniA
RTICOLO 10 – Modalità di applicazionedei microchip
A
RTICOLO 11 – Modalità di iscrizione eidentificazione
A
RTICOLO 12 – Attività di identificazionenei canili sanitari e rifugi per cani
A
RTICOLO 13 – SanzioniA
RTICOLO 14 – Norma transitoriaAllegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Art. 1
(Principi generali)
1.
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a), della legge regionale 4 marzo 2005 n. 7, nel rispetto dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recepito dal D.P.C.M. del 28 febbraio 2003, la gestione dell'anagrafe canina anche attraverso strumenti informatici e l'utilizzo dei microchip come unico sistema di identificazione
dei cani.
2.
L'identificazione dei cani nel territorio regionale è obbligatoria e viene effettuata esclusivamente attraverso microchip, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, forniti dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria regionale del Molise.3.
La gestione dei dati dell'anagrafe canina regionale viene effettuata per mezzo del programma informatico di gestione dell'anagrafe canina predisposto dall'Ufficio Anagrafe zootecnica del Servizio veterinario regionale e denominato: "Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise" (di seguito denominato BDCM), in grado di colloquiare con l'anagrafe canina nazionale istituita presso il Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza alimentare del Ministero della Salute. Nella banca dati regionale vengono registrati tutti i cani identificati.4.
Tutte le certificazioni veterinarie che prevedono la segnalazione dell'identità di un cane devono riportare il numero di codice identificativo dell'animale.Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:a)
responsabile: il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, del cane;b)
trasponder: il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera d), un segnale radiodecodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali;
c)
codice identificativo: il codice numerico relativo a ciascun trasponder che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'articolo 7, comma 3, mediante etichetta adesiva;d)
lettore: una strumentazione mediante la quale si 1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 – PARTE PRIMA 3667 effettua la lettura del codice emesso dal trasponder;e)
carattere non temporaneo: la qualità di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.Art. 3
(Caratteristiche tecniche di microchip e lettori)
1.
Ai fini dell'utilizzo per l'anagrafe canina regionale, sono riconosciuti idonei i microchip (trasponder) e i lettori conformi allo standard ISO 11784 e ISO 11785.In particolare:
a)
i microchip conformi contengono un codice a 15 cifre di tipo FDX-B;b)
i lettori conformi sono in grado di leggere sia i microchip che utilizzano sistemi di trasmissione FDX-B e HDX, che quelli con il sistema di trasmissione tipo FDX-A tipo FECAVA.2.
I microchip conformi alle caratteristiche tecniche sopra riportate rappresentano l'unico metodo ufficiale di identificazione dei cani nella Regione Molise.Art. 4
(Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise - BDCM)
1.
Presso il Servizio veterinario regionale è istituita la Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise (BDCM) nella quale confluiscono tutti i dati raccolti dai Servizi veterinari delle singole Zone territoriali della A.S.Re.M. e registrati sull'articolazione locale della stessa banca dati.2.
Tutti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. devono disporre delle attrezzature informatiche dedicate per l'installazione della banca dati locale dell'anagrafe canina, per la sua implementazione, per l'invio dei dati allaBDCM e per la consultazione dei dati regionali via internet. In particolare ciascuna Zona dovrà essere dotata almeno di:
a)
personal computer collegato alla rete internet e stampante;b)
indirizzo di posta elettronica dedicato;c)
software microsoft Access version 2002 o successiva.Ciascun Servizio territoriale individua un veterinario e un impiegato amministrativo referenti per l'anagrafe canina.
3.
La consultazione dei dati su apposita sezione del sito web della Regione Molise prevede due tipi di accesso:a)
i Servizi Veterinari dell'A.S.Re.M., previo inserimento di codici criptati, possono visualizzare tutti i dati presenti nella BDCM;b)
il libero accesso, in seguito alla digitazione del codice identificativo, microchip o tatuaggio, consente agli organi di vigilanza ed a chiunque sia interessato di rintracciare il proprietario di un canesmarrito, controllare l'avvenuta iscrizione all'anagrafe del proprio cane, e di conoscere i riferimenti del Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente per territorio a cui rivolgersi per eventuali
ulteriori informazioni.
4.
Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati nella banca dati informatizzata, a cura del Servizio veterinario competente, gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi. Sono registrati in BDCM anche le attività di prevenzione dellenascite svolte dai Servizi veterinari della A.S.Re.M. ed i passaporti rilasciati.
5.
Le modalità di funzionamento e di implementazione della BDCM sono disposte dal Servizio veterinario regionale e possono subìre modifiche parziali in ordine alle necessità tecniche o operative di buon funzionamento del sistema e al rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di sussidiarietà.6.
La BDCM è la fonte ufficiale dei dati relativi all'anagrafe canina della Regione Molise.7.
Il Servizio veterinario regionale provvede ad implementare la Banca dati nazionale dell'anagrafe canina istituita presso il Ministero della Salute.Art. 5
(Norme generali sull'identificazione dei cani)
1.
L'applicazione del microchip ai cani i cui responsabili risiedono stabilmente sul territorio regionale può essere effettuata esclusivamente da medici veterinari della A.S.Re.M. o da liberi professionisti autorizzatidalla Regione Molise.
2.
I veterinari liberi professionisti possono essere autorizzati ad espletare le attività di segnalamento e di applicazione dei microchip secondo le modalità riportate nel presente regolamento.3.
Per l'identificazione dei cani sul territorio regionale e la successiva registrazione in BDCM si utilizzano esclusivamente i microchip acquistati e forniti dalla A.S.Re.M.; i microchip regionali vanno utilizzati peridentificare solo i cani il cui responsabile risiede nel territorio regionale.
4.
L'A.S.Re.M., con i proventi derivanti dalla vendita ai veterinari autorizzati e della quota parte della tariffa di applicazione dei microchip forniti dalla Regione Molise, provvede all'acquisto dei microchip e alla loro distribuzione ai Servizi territoriali sulla base delle richieste effettuate dagli stessi. L'A.S.Re.M. informa degli acquisti effettuati il Servizio veterinario regionale, fornendo allo stesso su supporto informatico i dati relativi ai lotti dei microchip acquistati. Il file contenente i suddetti dati dovrà essere generato e consegnato dalla ditta fornitrice al momento della consegna del materiale.5.
I Servizi veterinari delle Zone dell'A.S.Re.M. provve1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 – PARTE PRIM3668 A dono alla fornitura dei microchip ai veterinari autorizzatisulla base delle richieste effettuate, registrando tale fornitura in BDCM.
6.
Il tariffario regionale per le prestazioni rese dal personale sanitario dei Dipartimenti di prevenzione, aggiornato con cadenza biennale, fissa il costo del microchip e la tariffa per l'applicazione degli stessi daparte dei Servizi veterinari dell'A.S.Re.M.
(codice 3.42).7.
La Giunta regionale, sentiti gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari, fissa la tariffa per l'applicazione dei microchip da parte dei veterinari liberi professionisti autorizzati, da aggiornarsi con cadenza biennale, tenuto conto del costo della prestazione professionale e dei costi di gestione informatizzata dell'anagrafe.8.
Con il microchip devono essere identificati tutti i cani da iscrivere per la prima volta in BDCM e quelli, già identificati con il sistema dermografico, il cui tatuaggio non risulti più leggibile.9.
Nel caso in cui il proprietario di un cane, già regolarmente tatuato in modo leggibile, ritenga utile passare all'identificazione anche mediante microchip, è indispensabile riportare nella scheda di cui all'allegaton. 1 sia il numero del tatuaggio che quello del microchip, in modo da creare nella banca dati gli opportuni collegamenti.
10.
I cani privi di identificazione non possono essere iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e condotti a mostre, gare ed esposizioni.Art. 6
(Compiti dei Servizi veterinari)
1.
Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M., ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:a)
identificazione dei cani su richiesta dei proprietari previo pagamento della relativa tariffa;b)
identificazione dei cani randagi presenti nei canili comunali o nelle strutture convenzionate che svolgono tale funzione;c)
registrazione in BDCM, entro 5 giorni lavorativi successivi delle denunce di proprietà, delle variazioni di dati, delle sterilizzazioni effettuate nei canili e rifugi, dei casi di morsicature, dei cani pericolosie dei passaporti rilasciati;
d)
autorizzazione dei Veterinari liberi professionisti di cui all'articolo 7;e)
rilascio al proprietario/detentore dell'animale del tesserino tascabile, opportunamente vidimato, riportante tutti i dati del cane e del proprietario;f)
invio periodico dei dati ai comuni in base alle necessità concordate e quindicinale al Servizio veterinario regionale;g)
vigilanza sui veterinari autorizzati e revoca della autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi reiteratamente a tutti gli adempimenti previsti nel presente regolamento.Art. 7
(Autorizzazione e fornitura di microchip ai veterinari liberi professionisti)
1.
I Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. autorizzano all'applicazione dei microchip i veterinari liberi professionisti che ne fanno richiesta tramite compilazione del modello di cui all'allegato n. 7.2.
I veterinari liberi professionisti che sono autorizzati ad identificare i cani mediante microchip sono incaricati di pubblico servizio. A tale scopo dovranno presentare istanza al Responsabile Veterinario dell'UOCdi Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente dove esercitano in modo prevalente la loro attività professionale. Tale istanza dovrà essere conforme all'allegato n. 7.
3.
Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero professionista deve possedere i seguenti requisiti:a)
essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia;b)
essere munito di lettore ottico (transceiver);c)
essere munito di personal computer e relativo collegamento alla rete internet.4.
Il dirigente del Servizio Veterinario dell'A.S.Re.M., verificato il possesso dei requisiti e dell'impegno al rispetto del protocollo operativo di cui al presente regolamento, autorizza il veterinario libero professionista all'applicazione dei microchip ed ai conseguenti adempimenti (allegato n. 8).5.
I Servizi veterinari forniscono i microchip ai veterinari liberi professionisti autorizzati previo pagamento degli stessi. La fornitura di microchip può avvenire esclusivamente presso la Zona territoriale dellaA.S.Re.M. che ha rilasciato l'autorizzazione.
6.
La fornitura minima di microchip è costituita da una confezione (n. 10 trasponder), mentre la massima è di 10 confezioni (n. 100 trasponder). La BDCM dovrà essere aggiornata registrando il codice delle confezioni distribuite associato al nominativo del veterinario a cui sono state assegnate, in modo da permettere la rintracciabilità di tutti i microchip consegnati. Prima di distribuire a un veterinario libero professionista autorizzato successive forniture, il Servizio veterinario verifica, tramite la BDCM, che lo stesso veterinario abbia applicato almeno il 70 per cento dei microchip precedentemente attribuitigli.7.
Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità animale del Servizio Veterinario territorialmente competente può revocare l'autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi a tuttele operazioni elencate nella presente disposizione e agli indirizzi organizzativi del Servizio veterinario.
8.
Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità animale dell'A.S.Re.M. competente programma incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati al fine di armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste,verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attività svolta.
1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIMA 3669Art. 8
(Compiti del veterinario libero professionista)
1.
Ai sensi del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005, il veterinario libero professionista autorizzato svolge i seguenti compiti:a)
applica i microchip secondo le modalità previste agli articoli 10 e 11;b)
su richiesta del responsabile del cane, mediante esplicita delega, provvede alla consegna del tesserino tascabile vidimato dal veterinario della A.S.Re.M.;c)
invia le denunce di proprietà (allegato n. 1) al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente con cadenza almeno settimanale;d)
informa adeguatamente i propri clienti circa l'obbligo di legge che impone l'iscrizione all'anagrafe canina, facendo presente anche le sanzioni previste;e)
segnala al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. i cani non identificati per i quali richiede l'analisi del siero presso l'IZS per il controllo delle zoonosi.Art. 9
(Ruolo dei Comuni)
1.
Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i Comuni, in forma singola o associata, ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:a)
mettono a disposizione del Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M., per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personaletecnico ausiliario sufficiente;
b)
in collaborazione con il Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M., definiscono un calendario di giornate dedicate all'identificazione dei cani sul territorio comunale sulla base dellenecessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza e per incentivare l'identificazione dei cani;
c)
in accordo con i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. e il Servizio veterinario regionale, si impegnano nel rendere noto ai cittadini le responsabilità e gli obblighi connessi alla detenzione dei cani alla lucedella nuova normativa regionale in materia.
Art. 10
(Modalità di applicazione dei microchip)
1.
L'applicazione del microchip va praticata da un medico veterinario secondo la procedura descritta di seguito:a)
si verifica l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/o microchip); qualora sia presente un tatuaggio, questo deve essere riportato nella scheda segnaletica.Qualora fosse già presente un microchip non se ne deve applicare un secondo;
b)
prima della sua applicazione, si verifica la funzionalità del microchip, utilizzando il lettore;c)
si controlla la corrispondenza tra la lettura del microchip e il codice riportato sull'etichetta (fustella) che accompagna ogni pezzo;d)
si procede all'inoculazione sul lato sinistro del collo, nel terzo craniale, in modo da non provocare inutili sofferenze all'animale;e)
effettuata l'inoculazione, si procede ad una lettura di verifica;f)
l'applicazione del microchip viene certificata attraverso la compilazione della seconda parte dell'allegato n. 1, dove viene apposta, nell'apposito spazio su ciascuna copia, la fustella del microchipcontenente il numero dello stesso, e riportando nello spazio a lato la data dell'avvenuta identificazione e la firma. La scheda dell'allegato n. 1 deve essere controfirmata dal proprietario del cane
o da un suo delegato. Contestualmente si verificano i dati relativi al proprietario del cane;
g)
l'allegato n. 1 va redatto su personal computer in triplice copia nel caso dei veterinari liberi professionisti e dei Servizi Veterinari dei distretti territoriali A.S.Re.M. e in duplice copia, se redatto dal ServizioVeterinario della sede della Zona A.S.Re.M.. Di tali copie una va consegnata al proprietario del cane l'altra al Servizio Veterinario della Zona A.S.Re.M. competente ove sarà trattenuta agli atti
mentre la terza è conservata dal Veterinario identificatore libero professionista, per almeno tre anni, o dal Servizio Veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M..
2.
Il veterinario libero professionista autorizzato e il Servizio Veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M. inviano, con cadenza almeno settimanale, sia su supporto cartaceo che tramite posta elettronica copia dell'allegato n. 1 al Servizio Veterinario della A.S.Re.M. competente.3.
Qualora venga erroneamente applicato un secondo microchip sullo stesso cane, si provvederà a riportare sull'allegato n. 1, la doppia identificazione. Quest'ultima dovrà essere riportata anche nella BDCM conuna doppia registrazione del cane.
Art. 11
(Modalità di iscrizione e identificazione)
1.
I proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi della legge regionale n. 7/2005 e del presente regolamento, ad iscrivere i propri cani alla BDCM, secondo le procedure di seguito descritte.a)
il cane deve essere identificato ed iscritto in anagrafe presso il Servizio veterinario della Zona dell'A.S.Re.M. territorialmente competente entro i primi due mesi di vita; in caso di vendita o cessioneprima di tale data, l'identificazione deve essere anticipata; 1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3670 Ab)
al momento dell'identificazione, il responsabile del cane deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità ed il codice fiscale, indispensabili per la registrazione in BDCM;c)
al responsabile del cane verrà consegnata la denuncia di proprietà (allegato n. 1) completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip;d)
in un momento successivo, in seguito alla registrazione in BDCM sarà consegnato al responsabile del cane dal Servizio veterinario A.S.Re.M. o dal Veterinario libero professionista che ha provvedutoall'identificazione del cane, un tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal Veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del responsabile stesso.
2.
Se il medico veterinario a cui il cucciolo è sottoposto per l'identificazione valuta che per le dimensioni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, seria compromissione dello stato generale) non è opportuna l'applicazione del microchip, dopo avere registrato il cane sugli appositi moduli, riporta la motivazione della mancata identificazione e la data in cui il cane dovrà essere ricondotto per l'intervento. Al responsabile verrà consegnata copia della scheda di identificazione del cane con le suddette indicazioni.Entro la data prevista il cane dovrà essere riportato dal Veterinario per la conclusione della procedura.
3.
Fino all'avvenuta identificazione l'animale non potrà essere ceduto.4.
La registrazione in banca dati avverrà solo nel momento in cui il cane sarà stato identificato tramite il microchip, ma il proprietario dell'animale avrà nel frattempo copia della scheda che attesta che ha rispettatol'obbligo di legge e che solo motivazioni particolari hanno impedito l'inserimento del microchip.
5.
Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre regioni o da altri stati, sono tenuti, entro 15 giorni dall'acquisizione dell'animale:a)
per i cani già identificati con microchip che risultino provvisti della certificazione veterinaria e/o iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al Servizio veterinario della Zona Territoriale dell'A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. La suddetta segnalazione deve avvenire tramite la consegna della documentazione rilasciata dalla regione o stato di provenienza eventualmente integrata con i campi obbligatori dell'allegato n. 1 se mancanti;b)
per i cani già identificati con microchip che risultino sprovvisti della certificazione veterinaria e/o non iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al Servizio veterinariodella Zona Territoriale A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale previo pagamento della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 2;
c)
per i cani non ancora identificati, all'identificazione e registrazione dei cani stessi previo pagamento della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4.6.
Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al Servizio veterinario della Zona territoriale della A.S.Re.M., utilizzando i relativi allegati al presente regolamento, le seguenti variazioni che dovessero verificarsi:a)
entro 15 giorni, il cambio residenza o domicilio, la cessione ad altro proprietario o la morte del cane;b)
entro tre giorni, i casi di smarrimento o di ritrovamento di un cane. Quest'ultimo obbligo corre anche per i veterinari liberi professionisti qualora intervengano, direttamente o su richiesta, su animali per i quali non sia rintracciabile il proprietario.7.
Le suddette segnalazioni vanno effettuate presso la Zona territoriale dell'A.S.Re.M. dove il cane è stato registrato.Nei casi in cui le variazioni dei dati comportino il cambiamento di competenza territoriale della A.S.Re.M., è compito del Servizio veterinario della A.S.Re.M. trasmettere d'ufficio tale variazione al Servizio
della Zona divenuta competente territorialmente.
8.
In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione tramite l'allegato n. 2 al Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M. di propria residenza, indicando le generalità complete del nuovo responsabile, che controfirma e ne trattiene una copia.9.
La variazione di responsabile non ha effetto se non dal momento della registrazione dell'avvenuto aggiornamento della BDCM e del ritiro da parte del nuovo responsabile del cane del tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del nuovo proprietario, con effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo.10.
Nei casi di soppressione dell'animale, alla relativa comunicazione (Allegato n. 4) va allegata copia del certificato veterinario in cui sono riportati i motivi dell'applicazione dell'eutanasia.Art. 12
(Attività di identificazione nei canili comunali)
1.
Tutti i cani presenti nei canili comunali e nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate che svolgono funzione di canile comunale, devono essere sottoposti all'applicazione del microchip da parte del Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente territorialmente sul canile e possibilmente anche fotografati, intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento. I dati dovranno essere registrati in BDCM entro cinque giorni lavorativi dall'evento. Il costo del microchip applicato 1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 – PARTE PRIMA 3671 ai cani di cui sopra è posto a carico del comune ove è stato rinvenuto il cane.Art. 13
(Sanzioni)
1.
Fatte salve le sanzioni previste dalla legge n. 281/1991, dalla legge n. 189/2004, dell'O.M. 14 gennaio 2008 e dalla legge regionale n. 7/2005, l'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative indicate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.2.
Qualora il proprietario del cane al quale sia già stato impiantato un microchip al momento dell'iscrizione in anagrafe risulti sprovvisto della certificazione veterinaria di cui all'articolo 11, è punito con una sanzione pari a Euro 25,00, oltre alla tariffa prevista per l'iscrizione in anagrafe, ad eccezione dei cani identificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.In questo caso il veterinario dell'A.S.Re.M. provvede alla verifica della presenza del microchip ed alla compilazione della sezione dell'allegato n. 1 di propria competenza.
3.
Qualora al momento dell'iscrizione in anagrafe regionale risulti che l'animale sia già stato identificato da un veterinario extra regionale e non risulti iscritto nell'anagrafe dell'altra regione, si applica la sanzione pari a Euro 25,00.4.
Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, è punito con la sanzione da Euro 80,00 a Euro 480,00.5.
Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, è punito con la sanzione da Euro 40,00 a Euro 240,00.6.
Qualora un proprietario che risiede in territorio extra regionale intenda far identificare il proprio cane da un veterinario libero professionista autorizzato ai sensi del presente regolamento, quest'ultimo non deve utilizzare un microchip regionale: in caso di utilizzo in tale fattispecie, il veterinario è punito con una sanzione pari a Euro 25,00.7.
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della legge regionale n. 7/2005.Art. 14
(Norma transitoria)
1.
Restano validi i codici di anagrafe canina regionale apposti con tatuaggio precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.2.
Il cane già identificato con trasponder alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformità del trasponder ai requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta al Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M. competente la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo.3.
Per i cani con un'età superiore a due mesi di vita alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro 60 giorni dalla stessa data si applicano le seguenti disposizioni:a)
i proprietari di cani non ancora identificati, né tramite tatuaggio né tramite microchip devono provvedere alla registrazione e identificazione degli stessi secondo le procedure di cui al presente regolamento;b)
per i cani il cui tatuaggio cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip;c)
i proprietari di cani già identificati ma non ancora inseriti nella BDCM, possono far registrare il proprio animale rivolgendosi direttamente al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente previapresentazione della denuncia di proprietà
(allegato n. 1).Trascorso il suddetto termine, i contravventori sono passibili di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 7/2005.
4.
Al fine di aggiornare la BDCM in modo da avere registrati tutti i cani presenti sul territorio regionale anche i proprietari di cani già regolarmente tatuati in modo leggibile devono presentare al Servizio veterinario della Zona competente dell'A.S.Re.M., entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la denuncia di proprietà (allegato n. 1), compilando la parte di propria competenza ed indicando il codice del tatuaggio nella parte riservata al veterinario senza la controfirma di quest'ultimo. Tale registrazione non comporta oneri finanziari per il responsabile del cane. La mancata denuncia entro il suddetto termine si configura come mancata registrazione del cane in anagrafe con l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/2005.Il presente regolamento sarà pubblicato nel
BollettinoUfficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 settembre 2008
Il Presidente
IORIO
SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3672 ARegione Molise
Direzione Generale V – S
ERVIZIO di Medicina VeterinariaAl Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
Z
ONA DI _______________________DENUNCIA DI PROPRIETÀ E RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA
A L L EGA TO
N . 1D
A COMPILARE IN STAMPATELLOParte riservata al proprietario
*Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________*nato a
________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente a ______________________________________ *prov. _______*via
______________________________________________________________________________________ *n. _______tel.
__________________________ cell. __________________________ e-mail ___________________________________DI CHI A R A DI POS S EDE R E UN C A N E
per il quale richiede l'identificazione tramite microchip ai sensi della L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione.
Dichiara altresì
di essere a conoscenza delle sanzioni previste per gli inadempimenti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e dal suo regolamentodi attuazione.
*Dichiara,
inoltre, di essere già registrato presso codesta anagrafe SI ! NO !Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice sulla Privacy).*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIMA 3673____________________________________________________________________________________________________
Parte riservata al Veterinario
*Il/La sottoscritto/a Dr.
__________________________________________________________________________________!
Veterinario ASL!
Veterinario libero professionista autorizzato (Aut. n. _______ del ______________________________________________)C E R T I F I C A
*che il cane del Sig.
_____________________________________________________________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! di nome _____________________________________________________*nato il
________________________________________ *di razza ______________________________________________*colore
_______________________________________________________________________ *sesso _________________*pelo
__________________________________________ *taglia _______________________________________________numero tatuaggio
______________________________________________________________________________________osservazioni:
__________________________________________________________________________________________*è stato identificato mediante microchip n.
!!!!!!!!!!!!!!!*Applicare qui l'etichetta adesiva
con il codice a barre
*Data
_______________________________________*Timbro e firma
_________________________________________________________________
*
Campi obbligatori.1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3674 ALEGGE REGIONALE N. 7/2005 E SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
A L L EGA TO
N . 1 R E T R OL'anagrafe canina è istituita presso i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
I proprietari o detentori degli animali hanno l'obbligo di iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i primi 2 mesi di vita.
Chiunque abbandoni il cane è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro
(Legge n. 189/2004).Per le operazioni di identificazione i proprietari possono rivolgersi al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente o a veterinari
liberi professionisti autorizzati ai sensi della L.R. n. 7/2005 e suo regolamento attuativo.
I proprietari hanno l'obbligo di segnalare entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della L.R. n. 7/2005 agli stessi Servizi
dell'A.S.Re.M. tutte le variazioni che dovessero verificarsi
(cambio residenza o domicilio, cessione ad altro proprietario, morte,sottrazione, smarrimento, ritrovamento).
Le omissioni al regolamento attuativo sono punite con le sanzioni previste all'articolo 13 della L.R. n. 7/2005 e con quelle previste
dal regolamento attuativo stesso.
____________________________________________________________________________________________________
*Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________Delega il Dr.
__________________________________________________________________ al ritiro del tesserino tascabilevidimato presso il Servizio veterinario dell'A.S.Re.M..
*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
______________________________________________*Il Veterinario
______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIMA 3675Regione Molise
Direzione Generale V – S
ERVIZIO di Medicina VeterinariaAl Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
Z
ONA DI _______________________SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
A L L EGA TO
N . 2*Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________*nato a
________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente in ______________________________________ *prov. _______*via
_______________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice:
!!!!!!!!!!!!!!!DI CHI A R A
*di cederlo al Signor/alla Signora
___________________________________________________________________________*nato/a a
________________________________________ *prov. _______ *il _____________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente in ______________________________________ *prov. _______*in via
_____________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ note _______________________________________________________________che si impegna ad accettarlo ed a prendersene cura, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivano nel rispetto della normativa
vigente.
*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
(1) ______________________________________________*L'Acquirente
(1) ______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3676 AAi sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente
all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati
precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:
____________________________________________Responsabile del trattamento:
____________________________________________Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________
*
Campi obbligatori.(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIMA 3677Regione Molise
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Z
ONA DI _______________________VARIAZIONE DELLA RESIDENZA/DELLA SEDE ABITUALE DI DETENZIONE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
A L L EGA TO
N . 3*Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________*nato a
________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente in ______________________________________ *prov. _______*via
_______________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice:
!!!!!!!!!!!!!!!DI CHI A R A
*di essersi trasferito in data
__________________________ *nel Comune di __________________________ *prov. _______*via
_______________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
(1) ______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3678 AAi sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente
all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati
precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:
____________________________________________Responsabile del trattamento:
____________________________________________Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________
*
Campi obbligatori.(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIMA 3679Regione Molise
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ONA DI _______________________DENUNCIA DI MORTE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
A L L EGA TO
N . 4*Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________*nato a
________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente in ______________________________________ *prov. _______*via
_______________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice:
!!!!!!!!!!!!!!!DE NUN C I A
*l'avvenuta morte del cane di cui sopra in data
__________________________ *causa ________________________________!
Allego dichiarazione del medico veterinario che l'ha constatata!
Non allego dichiarazioni veterinarie*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
(1) ______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
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all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati
precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:
____________________________________________Responsabile del trattamento:
____________________________________________Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________
*
Campi obbligatori.(1)
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PARTE PRIMA 3681Regione Molise
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ONA DI _______________________DENUNCIA DI SMARRIMENTO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
A L L EGA TO
N . 5*Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________*nato a
________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente in ______________________________________ *prov. _______*via
_______________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice:
!!!!!!!!!!!!!!!DE NUN C I A
*di aver smarrito in data
__________________________ *il sopracitato cane di nome ________________________________*razza
_________________________________ *sesso _________________ *taglia _________________________________*colore mantello
__________________________________________________________ data di nascita _________________*tatuaggio n.
______________________________________________ *microchip n. !!!!!!!!!!!!!!!Segni particolari
_______________________________________________________________________________________Circostanze e particolari dello smarrimento
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
(1) ______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati
precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:
____________________________________________Responsabile del trattamento:
____________________________________________Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________
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Campi obbligatori.(1)
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PARTE PRIMA 3683Regione Molise
Direzione Generale V – S
ERVIZIO di Medicina VeterinariaAl Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
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ONA DI _______________________DICHIARAZIONE DI RITROVAMENTO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
A L L EGA TO
N . 6*Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________*nato a
________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente in ______________________________________ *prov. _______*via
_______________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice:
!!!!!!!!!!!!!!!DI CHI A R A
*di aver ritrovato in data
__________________________ *il sopracitato cane di nome ________________________________*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
(1) ______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3684 AAi sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente
all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati
precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:
____________________________________________Responsabile del trattamento:
____________________________________________Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________
*
Campi obbligatori.(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
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Z
ONA DI _______________________A L L EGA TO
N . 7Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________ Medico Veterinario L.P.nato a
_________________________________________ prov. _______ il ________________________________________residente in
__________________________________________________________________ c.a.p. _______ prov. _______via
________________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________ai sensi della L.R. n. 7/2005
CHI EDE
di essere autorizzato/a ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani da iscrivere all'Anagrafe canina dell'A.S.Re.M.
Zona di
_________________________________________DI CHI A R A
➢
di essere regolarmente iscritto/a all'albo dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di ___________________________al numero
___________________;➢
di essere munito di un lettore per microchip, di computer e collegamento rete internet;➢
di possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione;➢
di riconoscere che la predetta autorizzazione non instaura alcun rapporto di dipendenza contrattuale, convenzionale o di incarico;➢
di sollevare l'Amministrazione di codesta A.S.L. da qualsiasi responsabilità civile, penale o per danni a terzi o a cose;➢
di non aver diritto a compenso alcuno da parte dell'Amministrazione di codesta A.S.L.;➢
di acconsentire al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).S I IMP EGN A
➢
a trasmettere copia del certificato di iscrizione e identificazione tramite microchip al Servizio veterinario della Zona competentedella A.S.Re.M.;
➢
ad operare secondo gli indirizzi organizzativi dettati dal Servizio veterinario regionale e con la supervisione del Servizio veterinariodella Zona competente della A.S.Re.M.;
➢
al rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati personali dei detentori dei cani ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sullaprivacy)
e di gestire gli stessi dati in maniera controllata, finalizzata unicamente alla loro trasmissione al Servizio veterinariocompetente e a non diffonderli a terzi.
*Data
_______________________________________*Timbro e firma
______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIM3686 ARegione Molise
Direzione Generale V – S
ERVIZIO di Medicina VeterinariaA.S.Re.M.
Z
ONA DI _______________________A
UT. N. ______________Al Dr.
_______________________
E
.P.C. REGIONE MOLISEServizio veterinario regionale
LORO SEDI
A L L EGA TO
N . 8OGGETTO:
Anagrafe canina – Autorizzazione all'applicazione del microchipVISTA
la domanda del Dott. ___________________________________________________________________ tesa ad ottenerel'autorizzazione ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani da iscrivere all'anagrafe canina;
VERIFICATI
i requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione;S I AUTOR I Z Z A
Il Dr.
_____________________________________________________________________________________________, veterinariolibero professionista, ad effettuare le operazioni relative all'anagrafe canina per quanto di competenza presso la struttura
denominata
___________________________________________________________________________________, sita invia
_______________________________________________________________________________________, n. _______.Il Direttore U.O.C. di Sanità animale
(
TIMBRO E FIRMA)________________________________________________
1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
PARTE PRIMA 3687Regione Molise
Direzione Generale V – S
ERVIZIO di Medicina VeterinariaAlla Polizia Municipale
DEL
COMUNE DI _______________________SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
A L L EGA TO
N . 9*Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________*nato a
________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________*C.F.
!!!!!!!!!!!!!!!! *residente in ______________________________________ *prov. _______*via
_______________________________________________________________________________________ n. _______tel.
______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________S EGN A L A
*che in data
__________________________ *in località ________________________________ è stato avvistato un cane vaganteo randagio con le seguenti caratteristiche:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Il cane attualmente:
!
è ancora vagante in zona ______________________________________________________________________________!
è detenuto presso ___________________________________________________________________________________!
non è noto dove sia __________________________________________________________________________________Osservazioni:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Data
_______________________________________*Il Proprietario o Detentore
(1) ______________________________________________1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –
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all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati
precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:
____________________________________________Responsabile del trattamento:
____________________________________________Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________
*
Campi obbligatori.(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.