REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2008, n. 1
Art. 1
(Compiti e funzioni della guardia zoofila volontaria)
1. Con il presente regolamento vengono definite:
a) le procedure per la nomina delle guardie zoofile volontarie;
b) le modalità di svolgimento, la durata minima e le materie oggetto del
corso di formazione;
c) la composizione della commissione esaminatrice;
d) il modello di tesserino di riconoscimento.
2. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria coloro che sono in
possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame
sostenuto dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno
specifico corso di formazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già in
possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria non necessitano
dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le guardie zoofile volontarie svolgono compiti di vigilanza in ordine
all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 281/1991, alla legge regionale n.
7/2005 e relativi regolamenti di attuazione, alle norme in materia di benessere
animale e di tutela della fauna selvatica, a titolo volontario e gratuito
nell'ambito della Provincia territorialmente competente; nell'esercizio di tale
attività svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari dei poteri di
cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia
secondo le procedure di cui al presente regolamento.
6. Le Province coordinano e controllano l'attività delle guardie zoofile, in
collegamento con il Servizio veterinario territorialmente competente, con i
Comuni e le associazioni protezionistiche.
Art. 2
(Organizzazione dei corsi)
1. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere
organizzati, previa autorizzazione del Servizio veterinario regionale, dai
soggetti indicati all'articolo 12, comma 7, della legge regionale 4 marzo 2005 n.
7.
2. La domanda di richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso, su
modello conforme all'allegato 1 al presente regolamento, è inoltrata al Servizio
veterinario regionale, tramite il Servizio veterinario locale competente per
territorio. Il Servizio veterinario regionale valuta la conformità della
documentazione allegata alla domanda e rilascia formale autorizzazione allo
svolgimento del corso di formazione, dandone comunicazione alla Provincia
territorialmente competente. Nella domanda deve essere indicata la sede del
corso e deve essere allegato:
a) il programma completo del corso;
b) i nominativi dei docenti, l'eventuale ente di appartenenza, il
curriculum vitae e le materie trattate da ciascuno di essi;
c) parere del Servizio veterinario competente per territorio.
3. I corsi di preparazione per le guardie zoofile volontarie si articolano su una
durata minima di 60 ore, articolate in 40 ore di lezioni teoriche e 20 di attività
pratiche.
Essi devono prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:
a) protezione e benessere degli animali da compagnia;
b) protezione e benessere degli animali da reddito negli allevamenti, durante il
trasporto e al macello;
c) protezione e benessere degli animali nella sperimentazione;
d) normativa vigente europea, statale e regionale in materia di benessere
animale, controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;
e) normativa sull'accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative
(legge n. 689/1981);
f) compiti della pubblica amministrazione in materia di benessere animale,
controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;
g) aspetti di sanità pubblica del randagismo;
h) patologie animali e segni clinici legati al dolore;
i) nozioni di zoologia ed etologia;
j) norme di pronto soccorso.
I docenti del corso devono possedere specifiche competenze riguardo alle
materie da trattare.
4. Ai corsi possono partecipare un massimo di 25 persone per corso o per
modulo che inoltreranno formale richiesta compilando l'allegato 2.
Art. 3
(Procedure per la nomina a guardia zoofila volontaria)
1. La nomina a guardia zoofila volontaria è subordinata al superamento di un
esame svolto al termine del corso di formazione di cui all'articolo 2 dinanzi alla
commissione di cui al comma 3.
2. L'esame, vertente sulle materie trattate, è articolato su una prova scritta a
quiz ed una prova orale. Coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità
previsto dall'articolo 35, comma 6, della legge regionale n. 19/1993 e
successive modificazioni e integrazioni, sostengono l'esame solo sulle materie
non previste dalla stessa legge regionale.
3. La Commissione, costituita presso la Provincia competente e nominata dal
Presidente della Provincia, è così composta:
a) tre esperti delle materie di cui all'articolo 2, comma 3;
b) un veterinario del Servizio veterinario regionale;
c) un veterinario del Servizio competente per territorio;
d) un funzionario del competente Settore della Provincia, con funzioni di
segretario.
4. L'Ente che ha organizzato il corso di formazione inoltra al Presidente della
Provincia territorialmente competente formale richiesta in carta legale,
conforme al modello di cui all'allegato 3 al presente regolamento, per la nomina
a guardia zoofila volontaria dei partecipanti al corso interessati, con i relativi
dati anagrafici e allegando la seguente documentazione:
a) attestato di superamento dell'esame finale di cui ai commi 1 e 2;
b) dichiarazione resa da ciascun aspirante alla nomina di non aver
riportato condanne penali;
c) fotocopia di un documento di identità di ciascun aspirante;
d) due fotografie formato tessera dell'interessato, di cui una autenticata.
5. La guardia zoofila volontaria viene nominata con decreto del Presidente
della Provincia e viene iscritta nel registro tenuto presso il competente ufficio
provinciale.
Lo stesso ufficio trasmette annualmente l'elenco aggiornato delle guardie
zoofile al Servizio veterinario regionale competente.
6. A seguito della nomina, il competente ufficio provinciale rilascia il relativo
tesserino di riconoscimento, conforme al modello di cui all'allegato 4 al
presente regolamento.
Il tesserino ha validità di cinque anni e deve essere rinnovato prima della
scadenza a seguito di formale richiesta, conforme al modello di cui all'allegato
5 al presente regolamento, dell'interessato al competente ufficio provinciale,
pena la decadenza della validità.
7. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e i rimborsi di cui
all'articolo 1 – Allegato "A" – della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.
8. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle
guardie zoofile, già nominate alla data della sua entrata in vigore, che hanno
anche l'obbligo di rinnovare la validità del tesserino di riconoscimento, secondo
le procedure di cui al comma 6, alla scadenza del periodo di cinque anni dalla
data del rilascio.
Il Presidente della Provincia può, con proprio motivato decreto, revocare la
nomina a guardia zoofila volontaria, dandone comunicazione al Servizio
veterinario regionale. Le guardie zoofile nominate prima di cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a rinnovare il
tesserino entro sei mesi dalla stessa data.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Art. 1
(Compiti e funzioni della guardia zoofila volontaria)
1. Con il presente regolamento vengono definite:
a) le procedure per la nomina delle guardie zoofile volontarie;
b) le modalità di svolgimento, la durata minima e le materie oggetto del
corso di formazione;
c) la composizione della commissione esaminatrice;
d) il modello di tesserino di riconoscimento.
2. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria coloro che sono in
possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame
sostenuto dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno
specifico corso di formazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già in
possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria non necessitano
dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le guardie zoofile volontarie svolgono compiti di vigilanza in ordine
all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 281/1991, alla legge regionale n.
7/2005 e relativi regolamenti di attuazione, alle norme in materia di benessere
animale e di tutela della fauna selvatica, a titolo volontario e gratuito
nell'ambito della Provincia territorialmente competente; nell'esercizio di tale
attività svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari dei poteri di
cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia
secondo le procedure di cui al presente regolamento.
6. Le Province coordinano e controllano l'attività delle guardie zoofile, in
collegamento con il Servizio veterinario territorialmente competente, con i
Comuni e le associazioni protezionistiche.
Art. 2
(Organizzazione dei corsi)
1. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere
organizzati, previa autorizzazione del Servizio veterinario regionale, dai
soggetti indicati all'articolo 12, comma 7, della legge regionale 4 marzo 2005 n.
7.
2. La domanda di richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso, su
modello conforme all'allegato 1 al presente regolamento, è inoltrata al Servizio
veterinario regionale, tramite il Servizio veterinario locale competente per
territorio. Il Servizio veterinario regionale valuta la conformità della
documentazione allegata alla domanda e rilascia formale autorizzazione allo
svolgimento del corso di formazione, dandone comunicazione alla Provincia
territorialmente competente. Nella domanda deve essere indicata la sede del
corso e deve essere allegato:
a) il programma completo del corso;
b) i nominativi dei docenti, l'eventuale ente di appartenenza, il
curriculum vitae e le materie trattate da ciascuno di essi;
c) parere del Servizio veterinario competente per territorio.
3. I corsi di preparazione per le guardie zoofile volontarie si articolano su una
durata minima di 60 ore, articolate in 40 ore di lezioni teoriche e 20 di attività
pratiche.
Essi devono prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:
a) protezione e benessere degli animali da compagnia;
b) protezione e benessere degli animali da reddito negli allevamenti, durante il
trasporto e al macello;
c) protezione e benessere degli animali nella sperimentazione;
d) normativa vigente europea, statale e regionale in materia di benessere
animale, controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;
e) normativa sull'accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative
(legge n. 689/1981);
f) compiti della pubblica amministrazione in materia di benessere animale,
controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;
g) aspetti di sanità pubblica del randagismo;
h) patologie animali e segni clinici legati al dolore;
i) nozioni di zoologia ed etologia;
j) norme di pronto soccorso.
I docenti del corso devono possedere specifiche competenze riguardo alle
materie da trattare.
4. Ai corsi possono partecipare un massimo di 25 persone per corso o per
modulo che inoltreranno formale richiesta compilando l'allegato 2.
Art. 3
(Procedure per la nomina a guardia zoofila volontaria)
1. La nomina a guardia zoofila volontaria è subordinata al superamento di un
esame svolto al termine del corso di formazione di cui all'articolo 2 dinanzi alla
commissione di cui al comma 3.
2. L'esame, vertente sulle materie trattate, è articolato su una prova scritta a
quiz ed una prova orale. Coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità
previsto dall'articolo 35, comma 6, della legge regionale n. 19/1993 e
successive modificazioni e integrazioni, sostengono l'esame solo sulle materie
non previste dalla stessa legge regionale.
3. La Commissione, costituita presso la Provincia competente e nominata dal
Presidente della Provincia, è così composta:
a) tre esperti delle materie di cui all'articolo 2, comma 3;
b) un veterinario del Servizio veterinario regionale;
c) un veterinario del Servizio competente per territorio;
d) un funzionario del competente Settore della Provincia, con funzioni di
segretario.
4. L'Ente che ha organizzato il corso di formazione inoltra al Presidente della
Provincia territorialmente competente formale richiesta in carta legale,
conforme al modello di cui all'allegato 3 al presente regolamento, per la nomina
a guardia zoofila volontaria dei partecipanti al corso interessati, con i relativi
dati anagrafici e allegando la seguente documentazione:
a) attestato di superamento dell'esame finale di cui ai commi 1 e 2;
b) dichiarazione resa da ciascun aspirante alla nomina di non aver
riportato condanne penali;
c) fotocopia di un documento di identità di ciascun aspirante;
d) due fotografie formato tessera dell'interessato, di cui una autenticata.
5. La guardia zoofila volontaria viene nominata con decreto del Presidente
della Provincia e viene iscritta nel registro tenuto presso il competente ufficio
provinciale.
Lo stesso ufficio trasmette annualmente l'elenco aggiornato delle guardie
zoofile al Servizio veterinario regionale competente.
6. A seguito della nomina, il competente ufficio provinciale rilascia il relativo
tesserino di riconoscimento, conforme al modello di cui all'allegato 4 al
presente regolamento.
Il tesserino ha validità di cinque anni e deve essere rinnovato prima della
scadenza a seguito di formale richiesta, conforme al modello di cui all'allegato
5 al presente regolamento, dell'interessato al competente ufficio provinciale,
pena la decadenza della validità.
7. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e i rimborsi di cui
all'articolo 1 – Allegato "A" – della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.
8. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle
guardie zoofile, già nominate alla data della sua entrata in vigore, che hanno
anche l'obbligo di rinnovare la validità del tesserino di riconoscimento, secondo
le procedure di cui al comma 6, alla scadenza del periodo di cinque anni dalla
data del rilascio.
Il Presidente della Provincia può, con proprio motivato decreto, revocare la
nomina a guardia zoofila volontaria, dandone comunicazione al Servizio
veterinario regionale. Le guardie zoofile nominate prima di cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a rinnovare il
tesserino entro sei mesi dalla stessa data.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Informazioni
Creazione del documento:
08/09/2008 Ultima modifica: 08/09/2008 18.26.43Macchina di immissione dati:
Stazione di lavoro rosanna.giuliano del dominio RegioneMoliseUtente
Stazione di lavoro rosanna.giuliano del dominio RegioneMoliseAutore dell'Applicativo:
Molisedati spa: tel. 087498141, riferimento --> Ing. Antonio LinsalataLicenza:
Licenza rilasciata dalla Molisedati per rosanna.giuliano del dominio RegioneMolise