REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2008, n. 1

Art. 1

(Compiti e funzioni della guardia zoofila volontaria)

1. Con il presente regolamento vengono definite:

a) le procedure per la nomina delle guardie zoofile volontarie;

b) le modalità di svolgimento, la durata minima e le materie oggetto del

corso di formazione;

c) la composizione della commissione esaminatrice;

d) il modello di tesserino di riconoscimento.

2. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria coloro che sono in

possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame

sostenuto dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno

specifico corso di formazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già in

possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria non necessitano

dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Le guardie zoofile volontarie svolgono compiti di vigilanza in ordine

all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 281/1991, alla legge regionale n.

7/2005 e relativi regolamenti di attuazione, alle norme in materia di benessere

animale e di tutela della fauna selvatica, a titolo volontario e gratuito

nell'ambito della Provincia territorialmente competente; nell'esercizio di tale

attività svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari dei poteri di

cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia

secondo le procedure di cui al presente regolamento.

6. Le Province coordinano e controllano l'attività delle guardie zoofile, in

collegamento con il Servizio veterinario territorialmente competente, con i

Comuni e le associazioni protezionistiche.

Art. 2

(Organizzazione dei corsi)

1. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere

organizzati, previa autorizzazione del Servizio veterinario regionale, dai

soggetti indicati all'articolo 12, comma 7, della legge regionale 4 marzo 2005 n.

7.

2. La domanda di richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso, su

modello conforme all'allegato 1 al presente regolamento, è inoltrata al Servizio

veterinario regionale, tramite il Servizio veterinario locale competente per

territorio. Il Servizio veterinario regionale valuta la conformità della

documentazione allegata alla domanda e rilascia formale autorizzazione allo

svolgimento del corso di formazione, dandone comunicazione alla Provincia

territorialmente competente. Nella domanda deve essere indicata la sede del

corso e deve essere allegato:

a) il programma completo del corso;

b) i nominativi dei docenti, l'eventuale ente di appartenenza, il

curriculum vitae e le materie trattate da ciascuno di essi;

c) parere del Servizio veterinario competente per territorio.

3. I corsi di preparazione per le guardie zoofile volontarie si articolano su una

durata minima di 60 ore, articolate in 40 ore di lezioni teoriche e 20 di attività

pratiche.

Essi devono prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

a) protezione e benessere degli animali da compagnia;

b) protezione e benessere degli animali da reddito negli allevamenti, durante il

trasporto e al macello;

c) protezione e benessere degli animali nella sperimentazione;

d) normativa vigente europea, statale e regionale in materia di benessere

animale, controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;

e) normativa sull'accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative

(legge n. 689/1981);

f) compiti della pubblica amministrazione in materia di benessere animale,

controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;

g) aspetti di sanità pubblica del randagismo;

h) patologie animali e segni clinici legati al dolore;

i) nozioni di zoologia ed etologia;

j) norme di pronto soccorso.

I docenti del corso devono possedere specifiche competenze riguardo alle

materie da trattare.

4. Ai corsi possono partecipare un massimo di 25 persone per corso o per

modulo che inoltreranno formale richiesta compilando l'allegato 2.

Art. 3

(Procedure per la nomina a guardia zoofila volontaria)

1. La nomina a guardia zoofila volontaria è subordinata al superamento di un

esame svolto al termine del corso di formazione di cui all'articolo 2 dinanzi alla

commissione di cui al comma 3.

2. L'esame, vertente sulle materie trattate, è articolato su una prova scritta a

quiz ed una prova orale. Coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità

previsto dall'articolo 35, comma 6, della legge regionale n. 19/1993 e

successive modificazioni e integrazioni, sostengono l'esame solo sulle materie

non previste dalla stessa legge regionale.

3. La Commissione, costituita presso la Provincia competente e nominata dal

Presidente della Provincia, è così composta:

a) tre esperti delle materie di cui all'articolo 2, comma 3;

b) un veterinario del Servizio veterinario regionale;

c) un veterinario del Servizio competente per territorio;

d) un funzionario del competente Settore della Provincia, con funzioni di

segretario.

4. L'Ente che ha organizzato il corso di formazione inoltra al Presidente della

Provincia territorialmente competente formale richiesta in carta legale,

conforme al modello di cui all'allegato 3 al presente regolamento, per la nomina

a guardia zoofila volontaria dei partecipanti al corso interessati, con i relativi

dati anagrafici e allegando la seguente documentazione:

a) attestato di superamento dell'esame finale di cui ai commi 1 e 2;

b) dichiarazione resa da ciascun aspirante alla nomina di non aver

riportato condanne penali;

c) fotocopia di un documento di identità di ciascun aspirante;

d) due fotografie formato tessera dell'interessato, di cui una autenticata.

5. La guardia zoofila volontaria viene nominata con decreto del Presidente

della Provincia e viene iscritta nel registro tenuto presso il competente ufficio

provinciale.

Lo stesso ufficio trasmette annualmente l'elenco aggiornato delle guardie

zoofile al Servizio veterinario regionale competente.

6. A seguito della nomina, il competente ufficio provinciale rilascia il relativo

tesserino di riconoscimento, conforme al modello di cui all'allegato 4 al

presente regolamento.

Il tesserino ha validità di cinque anni e deve essere rinnovato prima della

scadenza a seguito di formale richiesta, conforme al modello di cui all'allegato

5 al presente regolamento, dell'interessato al competente ufficio provinciale,

pena la decadenza della validità.

7. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e i rimborsi di cui

all'articolo 1 – Allegato "A" – della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

8. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle

guardie zoofile, già nominate alla data della sua entrata in vigore, che hanno

anche l'obbligo di rinnovare la validità del tesserino di riconoscimento, secondo

le procedure di cui al comma 6, alla scadenza del periodo di cinque anni dalla

data del rilascio.

Il Presidente della Provincia può, con proprio motivato decreto, revocare la

nomina a guardia zoofila volontaria, dandone comunicazione al Servizio

veterinario regionale. Le guardie zoofile nominate prima di cinque anni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a rinnovare il

tesserino entro sei mesi dalla stessa data.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Molise.

SEGUONO ALLEGATI

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Allegato n. 3

Allegato n. 4

Allegato n. 5

Art. 1

(Compiti e funzioni della guardia zoofila volontaria)

1. Con il presente regolamento vengono definite:

a) le procedure per la nomina delle guardie zoofile volontarie;

b) le modalità di svolgimento, la durata minima e le materie oggetto del

corso di formazione;

c) la composizione della commissione esaminatrice;

d) il modello di tesserino di riconoscimento.

2. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria coloro che sono in

possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame

sostenuto dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno

specifico corso di formazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già in

possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria non necessitano

dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Le guardie zoofile volontarie svolgono compiti di vigilanza in ordine

all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 281/1991, alla legge regionale n.

7/2005 e relativi regolamenti di attuazione, alle norme in materia di benessere

animale e di tutela della fauna selvatica, a titolo volontario e gratuito

nell'ambito della Provincia territorialmente competente; nell'esercizio di tale

attività svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari dei poteri di

cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia

secondo le procedure di cui al presente regolamento.

6. Le Province coordinano e controllano l'attività delle guardie zoofile, in

collegamento con il Servizio veterinario territorialmente competente, con i

Comuni e le associazioni protezionistiche.

Art. 2

(Organizzazione dei corsi)

1. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere

organizzati, previa autorizzazione del Servizio veterinario regionale, dai

soggetti indicati all'articolo 12, comma 7, della legge regionale 4 marzo 2005 n.

7.

2. La domanda di richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso, su

modello conforme all'allegato 1 al presente regolamento, è inoltrata al Servizio

veterinario regionale, tramite il Servizio veterinario locale competente per

territorio. Il Servizio veterinario regionale valuta la conformità della

documentazione allegata alla domanda e rilascia formale autorizzazione allo

svolgimento del corso di formazione, dandone comunicazione alla Provincia

territorialmente competente. Nella domanda deve essere indicata la sede del

corso e deve essere allegato:

a) il programma completo del corso;

b) i nominativi dei docenti, l'eventuale ente di appartenenza, il

curriculum vitae e le materie trattate da ciascuno di essi;

c) parere del Servizio veterinario competente per territorio.

3. I corsi di preparazione per le guardie zoofile volontarie si articolano su una

durata minima di 60 ore, articolate in 40 ore di lezioni teoriche e 20 di attività

pratiche.

Essi devono prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

a) protezione e benessere degli animali da compagnia;

b) protezione e benessere degli animali da reddito negli allevamenti, durante il

trasporto e al macello;

c) protezione e benessere degli animali nella sperimentazione;

d) normativa vigente europea, statale e regionale in materia di benessere

animale, controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;

e) normativa sull'accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative

(legge n. 689/1981);

f) compiti della pubblica amministrazione in materia di benessere animale,

controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;

g) aspetti di sanità pubblica del randagismo;

h) patologie animali e segni clinici legati al dolore;

i) nozioni di zoologia ed etologia;

j) norme di pronto soccorso.

I docenti del corso devono possedere specifiche competenze riguardo alle

materie da trattare.

4. Ai corsi possono partecipare un massimo di 25 persone per corso o per

modulo che inoltreranno formale richiesta compilando l'allegato 2.

Art. 3

(Procedure per la nomina a guardia zoofila volontaria)

1. La nomina a guardia zoofila volontaria è subordinata al superamento di un

esame svolto al termine del corso di formazione di cui all'articolo 2 dinanzi alla

commissione di cui al comma 3.

2. L'esame, vertente sulle materie trattate, è articolato su una prova scritta a

quiz ed una prova orale. Coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità

previsto dall'articolo 35, comma 6, della legge regionale n. 19/1993 e

successive modificazioni e integrazioni, sostengono l'esame solo sulle materie

non previste dalla stessa legge regionale.

3. La Commissione, costituita presso la Provincia competente e nominata dal

Presidente della Provincia, è così composta:

a) tre esperti delle materie di cui all'articolo 2, comma 3;

b) un veterinario del Servizio veterinario regionale;

c) un veterinario del Servizio competente per territorio;

d) un funzionario del competente Settore della Provincia, con funzioni di

segretario.

4. L'Ente che ha organizzato il corso di formazione inoltra al Presidente della

Provincia territorialmente competente formale richiesta in carta legale,

conforme al modello di cui all'allegato 3 al presente regolamento, per la nomina

a guardia zoofila volontaria dei partecipanti al corso interessati, con i relativi

dati anagrafici e allegando la seguente documentazione:

a) attestato di superamento dell'esame finale di cui ai commi 1 e 2;

b) dichiarazione resa da ciascun aspirante alla nomina di non aver

riportato condanne penali;

c) fotocopia di un documento di identità di ciascun aspirante;

d) due fotografie formato tessera dell'interessato, di cui una autenticata.

5. La guardia zoofila volontaria viene nominata con decreto del Presidente

della Provincia e viene iscritta nel registro tenuto presso il competente ufficio

provinciale.

Lo stesso ufficio trasmette annualmente l'elenco aggiornato delle guardie

zoofile al Servizio veterinario regionale competente.

6. A seguito della nomina, il competente ufficio provinciale rilascia il relativo

tesserino di riconoscimento, conforme al modello di cui all'allegato 4 al

presente regolamento.

Il tesserino ha validità di cinque anni e deve essere rinnovato prima della

scadenza a seguito di formale richiesta, conforme al modello di cui all'allegato

5 al presente regolamento, dell'interessato al competente ufficio provinciale,

pena la decadenza della validità.

7. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e i rimborsi di cui

all'articolo 1 – Allegato "A" – della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

8. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle

guardie zoofile, già nominate alla data della sua entrata in vigore, che hanno

anche l'obbligo di rinnovare la validità del tesserino di riconoscimento, secondo

le procedure di cui al comma 6, alla scadenza del periodo di cinque anni dalla

data del rilascio.

Il Presidente della Provincia può, con proprio motivato decreto, revocare la

nomina a guardia zoofila volontaria, dandone comunicazione al Servizio

veterinario regionale. Le guardie zoofile nominate prima di cinque anni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a rinnovare il

tesserino entro sei mesi dalla stessa data.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Molise.

SEGUONO ALLEGATI

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Allegato n. 3

Allegato n. 4

Allegato n. 5

Informazioni

Creazione del documento: 08/09/2008 Ultima modifica: 08/09/2008 18.26.43

Macchina di immissione dati: Stazione di lavoro rosanna.giuliano del dominio RegioneMolise

Utente Stazione di lavoro rosanna.giuliano del dominio RegioneMolise

Autore dell'Applicativo: Molisedati spa: tel. 087498141, riferimento --> Ing. Antonio Linsalata

Licenza: Licenza rilasciata dalla Molisedati per rosanna.giuliano del dominio RegioneMolise

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