Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

ORDINANZA 3 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione

dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli

animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,

firmata dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in

materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28

febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il

Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008,

concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei

cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in

quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di

aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di

Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una

maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una

razza o ai suoi incroci;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa

dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,

disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;

Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di

cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte

ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno

che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella

previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che

vieta il maltrattamento degli animali;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle

attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al

Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla

Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,

del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia

civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e

cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di

sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali

o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le

seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a

mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei

luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate

dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare

al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o

su richiesta delle Autorita' competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue

caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle

specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al

contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani

con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti

percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le

aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini

professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina

veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di

protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i

proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi

formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi

veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che

richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per

la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base

dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito

di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno

l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i

percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in

vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee

guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo

scopo di svilupparne l'aggressivita';

c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito

all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia

di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare

riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti

alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista

dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale

specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve

essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la

prima settimana di vita dell'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli

interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono

consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'

conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato

veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta

richiesto dalle autorita' competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente

articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi

dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano

raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta

delle stesse.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento

di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i

Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato

all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della

corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio

potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni

provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di

prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico

comportamentale da parte di medici veterinari esperti in

comportamento animale.

3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei

cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3

provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di

responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio

cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al

cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi

dell'art. 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a

misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per

delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,

punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o

decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,

544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli

previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per

infermita' di mente.

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle

Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del

fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e

all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno

delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non

si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre

tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni

o dai comuni.

Art. 6.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono

sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in

vigore.

Art. 7.

1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal

giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la

registrazione.

Roma, 3 marzo 2009

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

Martini

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195