Regione Molise - Servizio Alimentazione Umana e Medicina Veterinaria
Legge Regionale n. 24 :"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina".



LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 24.
 

Art. 1


1. All'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Il canile del capoluogo di regione può ricoverare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge.".



Art. 2



1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005, nella rubrica, sono aggiunte le parole "o rifugio per cani".

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "canili comunali" aggiungere la parola "o".

Art. 3



1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, alla lettera b), dopo le parole "privati, anche in forma associativa o cooperativa", sono aggiunte le parole "che non abbiano riportato condanne o che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali".

2. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2005, nel secondo periodo dell'alinea, prima delle parole "Possono esercitare", sono aggiunte le parole "Le associazioni protezionistiche e i privati di cui al comma 1".

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, prima della parola "gestione" sono aggiunte le parole "realizzazione e".

4. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, in fine, è aggiunta la seguente lettera: "f -bis) cattura degli animali vaganti, garantendo a tal fine la reperibilità costante".

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "Le associazioni protezionistiche" sono aggiunte le parole "ed i privati".

6. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "ed i privati".

7. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche", sono aggiunte le parole "ed i privati".

8. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4



1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, come modificata ed integrata dalla presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, può concedere i contributi previsti dall'articolo 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7/2005, nonché disporre le iniziative ritenute urgenti al fine di una migliore protezione degli animali di affezione ed a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 5



1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.