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Regione Molise - Servizio Alimentazione
Umana e Medicina Veterinaria
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Legge Regionale n. 24
:"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7,
recante: "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione
dell'anagrafe canina".
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LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 24.
1. All'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 "Nuove norme per la
protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"6-bis. Il canile del capoluogo di regione può ricoverare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge.".
1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005, nella rubrica, sono
aggiunte le parole "o rifugio per cani".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "canili comunali" aggiungere la parola "o".
1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, alla lettera b),
dopo le parole "privati, anche in forma associativa o cooperativa", sono
aggiunte le parole "che non abbiano riportato condanne o che siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di
norme poste a tutela degli animali".
2. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2005, nel secondo periodo dell'alinea, prima delle parole "Possono esercitare", sono aggiunte le parole "Le associazioni protezionistiche e i privati di cui al comma 1".
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, prima della parola "gestione" sono aggiunte le parole "realizzazione e".
4. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, in fine, è aggiunta la seguente lettera: "f -bis) cattura degli animali vaganti, garantendo a tal fine la reperibilità costante".
5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "Le associazioni protezionistiche" sono aggiunte le parole "ed i privati".
6. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "ed i privati".
7. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche", sono aggiunte le parole "ed i privati".
8. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, il secondo periodo è soppresso.
1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della legge
regionale 4 marzo 2005, n. 7, come modificata ed integrata dalla presente
legge, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, può concedere i
contributi previsti dall'articolo 9, comma 4, della stessa legge regionale n.
7/2005, nonché disporre le iniziative ritenute urgenti al fine di una migliore
protezione degli animali di affezione ed a tutela della salute pubblica e
dell'ambiente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.