IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,  concernente
la «tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 7 della suddetta ordinanza che
prevede l'emanazione di un decreto del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali per stabilire i criteri e  le  linee
guida per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma  4
dello stesso articolo; 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione  al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca  Martini»,  registrato  alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui  all'art.
1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente  del  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche  sociali  del  3  marzo  2009,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica  dall'aggressione  di
cani, di seguito denominata «Ordinanza», sono organizzati sulla  base
dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato  al  presente
decreto. 
  2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza,
i  comuni  congiuntamente  con  le  Aziende  sanitarie   locali   per
l'organizzazione dei percorsi formativi possono avvalersi anche della
collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza. 
  3. I medici  veterinari  per  poter  essere  definiti  «esperti  in
comportamento  animale»  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti
previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale  degli
ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI).  Inoltre  e'  ritenuto
valido ai fini della suddetta definizione  il  possesso  del  diploma
europeo di specialista in medicina comportamentale. 
  4. Il presente decreto pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 26 novembre 2009 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                    Martini           
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 99 


 
                                                             Allegato 
 

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25-1-2010 . 19

ALLEGATO

Obiettivo generale del corso

L’obiettivo generale del corso di formazione, previsto all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza 3

marzo 2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il

proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.

Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche

fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso

responsabile.

Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri

e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo

linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti

indesiderati da parte degli animali.

Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere

potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve

comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Fruitori

Sono fruitori del corso di formazione tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che

intendano divenirlo. La partecipazione al percorso formativo per tali fruitori è su base

volontaria.

Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in

collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza.

In particolare sulla base dell'anagrafe canina regionale le suddette autorità sanitarie

decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di

cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.

Contenuti del corso base

Durante il percorso formativo devono essere affrontati almeno i seguenti argomenti:

1. l’etologia canina;

2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a

cane anziano);

3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;

4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione

olfattiva, acustica e visiva;

5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione;

6. come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento;

7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione:

obblighi e responsabilità del proprietario.

Il corso base prevede un minino di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna.

La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.

 

Allegato 2

 

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25-1-2010 . 19

Corso obbligatorio per i proprietari dei cani di cui all’art. 1, comma 6

I proprietari dei cani di cui all’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza, devono seguire il

percorso obbligatorio prescritto dal veterinario ufficiale che può avvalersi della consulenza

di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione

comportamentale sul cane volta ad individuare il percorso formativo e terapeutico più

idonei.

Il percorso formativo per questi fruitori obbligati deve prevedere approfondimenti ed un

maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di

formazione in maniera più esaustiva. Devono, inoltre, essere previsti moduli didattici pratici

con il cane per una più corretta gestione del proprio animale.

I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio

veterinario.

Rilascio del patentino

Al termine del percorso formativo il proprietario deve effettuare un test di verifica

predisposto dal servizio veterinario ufficiale volto a valutare le conoscenze acquisite e al

conseguente rilascio del patentino.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con la

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha sviluppato i contenuti

del percorso formativo di base che è messo a disposizione delle Autorità preposte

all’organizzazione dei corsi. Tale percorso di base è reperibile presso gli Ordini provinciali

dei medici veterinari e sul sito del Ministero – sezione salute www.ministerosalute.it

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