TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
ART. 1
E’ costituita un’Associazione
senza scopo di lucro denominata:”associazione di volontariato LA CASA DI
SNOOPY”.
L’associazione ha sede in
Campomarino in Largo S.Maria a Mare n° 16
I contenuti della struttura
dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà,trasparenza e
democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell’Associazione stessa.
ART. 2
L’Associazione ha durata
illimitata,l’eventuale scioglimento può avvenire mediante apposita
deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli Associati.
L’Associazione può aderire, con delibera da
adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti
quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
TITOLO II
SCOPO E OGGETTO
ART. 3
L’Associazione ha per scopo la tutela e la
salvaguardia degli animali al fine di assicurare loro ottimali condizioni di
vita ne rispetto delle loro specifiche caratteristiche etologiche nonché
diffondere una cultura animalista e ambientalista.
Tutte le attività svolte dall’Associazione nel
perseguimento dei suoi scopi non hanno fini di lucro.
ART. 4
L’Associazione intende realizzare i propri scopi
attraverso molteplici attività, in particolare:
Ø
Gestione dei canili e rifugi per il ricovero
di animali abbandonati in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n°281”legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
Ø
Assunzione, in dipendenza di accordi o
convenzioni ai sensi della Legge Regionale n° 7/2005 con enti pubblici,
enti territoriali e oggetti privati, della gestione di canili e rifugi
consortili e non.
Ø
Sensibilizzazione della collettività alla
prevenzione del randagismo e della tutela dell’animale.
Ø
Divulgazione e informazione sulla ottimali
condizioni di vita degli animali di affezione.
Ø
Organizzazioni di manifestazioni e attività
divulgative sui temi della tutela ambientale e della protezione degli
animali.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualunque
altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e
finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.Le
precedenti attività non potranno mai assumere carattere di prevalenza
rispetto a quelle svolte normalmente dall’Associazione nel perseguimento del
suo scopo.
TITOLO III
SOCI
AMMISSIONE,DIRITTI E OBBLIGHI
ART.5
Il numero dei soci è
illimitato.
1.
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di
soci:
Ø
Fondatori
Ø
Ordinari
Ø
Onorari
Ø
Giovanili
2.
Possono essere soci dell’ Associazione le persone
fisiche, senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere,
religione, stato civile o altre analoghe limitazioni.Tutti i soci
concorrono, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell’
Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o
incompatibili con i fini dell’ Associazione.
3.
L’ iscrizione all’ Associazione avviene con il
versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L’ accettazione
del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo
senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo
nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota
eventualmente versata.
4.
L’ adesione all’ Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5.
Perdita della qualifica di socio:
Ø
Automaticamente, per il mancato versamento
della quota annuale associativa;
Ø
Per dimissioni scritte, indirizzate al
consiglio direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione
da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
Ø
Per esclusione deliberata dal consiglio
direttivo in presenza di gravi motivi.
L’ esclusione ha effetto
immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da
effettuarsi a mezzo di raccomandata a.r. Le dimissioni o le esclusioni da
socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.
6.
I soci fondatori sono coloro che partecipano alla
costituzione dell’Associazione.
7.
I soci ordinari sono coloro che aderiscono all’
Associazione attraverso il versamento della quota annuale.
8.
I soci onorari sono coloro che vengono nominati
dall’assemblea su segnalazione del consiglio direttivo.
9.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto
nell’ assemblea per l’ approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, per l’ approvazione dei bilanci, per la nomina dell’ organo
direttivo.
10.
Tutti i soci maggiorenni in regola con l’ iscrizione
da almeno un anno hanno diritto di concorrere alla cariche direttive.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ ASSOCIAZIONE
ART 6.
1.
Il patrimonio dell’ associazione è costituito dai
beni mobili ed immobili che pervengano all’ Associazione a qualsiasi titolo,
da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone
fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2.
Per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività l’ Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:
A.
Contributi
Ø
Quote associative e contributi degli aderenti;
Ø
Contributo da privati.
B.
Attività istituzionali
Ø
Contributi dello stato, enti o di istituzioni
pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
Ø
Rimborsi derivanti da convenzioni.
C.
Altri proventi
Ø
donazioni e lasciti testamentari;
Ø
redditi derivanti dal patrimonio;
Ø
redditi derivanti dalle attività connesse e
accessorie a quelle istituzionali.
3.
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la
quota di versamento minimo da effettuarsi all’ atto di adesione all’
Associazione.
4.
L’ adesione all’ Associazione non comporta obblighi
di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.
5.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell’ Associazione, né in caso di esclusione
o di morte dell’ associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto
versato all’ associazione per il fondo di dotazione.
6.
Le quote ed i contributi associativi non sono
trasmissibili.
7.
In caso di scioglimento dell’ Associazione il
patrimonio della stessa verrà devoluto con delibera dell’ Assemblea
Straordinaria, ad Associazioni aventi scopi similari.
TITOLO V
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
ART. 7
Sono organi dell’
Associazione :
Ø
L’ Assemblea
Ø
Il Consiglio direttivo
Ø
Il Presidente
ASSEMBLEA
ART. 8
1.
L' Assemblea è composta da tutti i soci in regola con
il versamento della quota sociale e che , alla data dell’ avviso di
convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all’ associazione
2.
L’ Assemblea è convocata dal presidente,
ogniqualvolta lo ritenga necessario,a mezzo lettera, almeno venti giorni
prima dalla data stabilita e con l’ indicazione degli argomenti da trattare,
de luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la
seconda convocazione.
L’ assemblea può essere convocata anche su richiesta
di almeno tre consiglieri o da almeno un terzo degli associati.
3.
L’ assemblea si riunisce almeno una volta all’ anno
per l’ approvazione del bilancio preventivo dell’ esercizio in corso del
bilancio consuntivo dell’ esercizio precedente.
4.
L’ assemblea ordinaria:
Ø
Elegge il presidente dell’ associazione;
Ø
Elegge il consiglio direttivo;
Ø
Approva il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo;
Ø
Delibera sull’ eventuale destinazione di utili
o di avanzi di gestione.
L’ assemblea ordinaria è
valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli
associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei partecipanti.L’ assemblea ordinaria delibera, sugli
argomenti messi all’ ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire
col voto favorevole di metà più uno dei votanti.
5.
L’assemblea straordinaria:
Ø
Delibera sulle modifiche del presente statuto
e sullo scioglimento, la liquidazione dell’ Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio;
L’ assemblea
straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la
metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.
Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quinti dei
presenti.
6.
Ogni socio, ai sensi dell’ art. 2532 secondo comma
del codice civile, ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla
legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.
7.
L’ assemblea è presieduta dal presidente ed in sua
assenza dal vice presidente. IL verbale dell’ assemblea è redatto dal
segretario.
8.
Le deliberazioni dell’ assemblea sono affisse nella
sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della
deliberazione stessa.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 9
1.
L’ Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da cinque membri eletti tra tutti gli associati aventi
diritto al voto: presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e due
Consiglieri. Il Presidente, il Vice Presidente,il Segretario-Tesoriere
vengono eletti nella prima riunione utile successiva all’ Assemblea.
2.
Il consiglio dura in carica cinque anni e può essere
rieletto.
Se nel corso dell’ anno sociale vengono a mancare
uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al consiglio
direttivo o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di
gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti.
Se viene a meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica
devono convocare l’ assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina
del nuovo consiglio.
3.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono bimestrali.
Esse sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.Il
verbale della riunione è redatto dal Segretario.
4.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide
con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
5.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i
bilanci da sottoporre all'approvazione dell’ assemblea, autorizzando le
relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziate per i diversi
titoli del bilancio preventivo.
6.
Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza
bimestrale o quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compito
di:
Ø
Stabilire il modo di applicazione delle
delibere dell’ Assemblea;
Ø
Stabilire le quote sociali annue;
Ø
Approvare le proposte di modifica dello
Statuto.
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO-TESORIERE
ART. 10
1.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’
Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare al
Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare
in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale e locale. La
legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia,
compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso
viene conferito il potere di porre querela. Il Presidente può conferire
procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su
deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell’ Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni
sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’ esercizio delle
proprie funzioni.
3.
Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa
dell’ Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze della assemblea, del Consiglio Direttivo,
cura la tenuta del libro assemblee, del libro del consiglio e del libro
degli associati.
Per quanto on disciplinato ne presente statuto si
rimanda alle disposizioni in materia di Associazioni stabilite dal Codice
Civile.