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18-08-11

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TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1

E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata:”associazione di volontariato LA CASA DI SNOOPY”.

L’associazione ha sede in Campomarino in Largo S.Maria a Mare n° 16

I contenuti della struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà,trasparenza e democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

ART. 2

L’Associazione ha durata illimitata,l’eventuale scioglimento può avvenire mediante apposita deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli Associati.

L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3

 

L’Associazione ha per scopo la tutela e la salvaguardia degli animali al fine di assicurare loro ottimali condizioni di vita ne rispetto delle loro specifiche caratteristiche etologiche nonché diffondere una cultura animalista e ambientalista.

Tutte le attività svolte dall’Associazione nel perseguimento dei suoi scopi non hanno fini di lucro.

ART. 4

L’Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività, in particolare:

Ø     Gestione dei canili e rifugi per il ricovero di animali abbandonati in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n°281”legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

Ø     Assunzione, in dipendenza di accordi o convenzioni ai sensi della Legge  Regionale n° 7/2005 con enti pubblici, enti territoriali e oggetti privati, della gestione di canili e rifugi consortili e non.

Ø     Sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo e della tutela dell’animale.

Ø     Divulgazione e informazione sulla ottimali condizioni di vita degli animali  di affezione.

Ø     Organizzazioni di manifestazioni e attività divulgative sui temi della tutela ambientale e della protezione degli animali.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.Le precedenti attività non potranno mai assumere carattere di prevalenza rispetto a quelle svolte normalmente dall’Associazione nel perseguimento del suo scopo.

 

TITOLO III

SOCI

AMMISSIONE,DIRITTI E OBBLIGHI

ART.5

Il numero dei soci è illimitato.

1.     L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

Ø     Fondatori

Ø     Ordinari

Ø     Onorari

Ø     Giovanili

2.     Possono essere soci dell’ Associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni.Tutti i soci concorrono, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell’ Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’ Associazione.

3.     L’ iscrizione all’ Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L’ accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

4.     L’ adesione all’ Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.     Perdita della qualifica di socio:

Ø     Automaticamente, per il mancato versamento della quota annuale associativa;

Ø     Per dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;

Ø     Per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi.

L’ esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo di raccomandata a.r. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

6.     I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione.

7.     I soci ordinari sono coloro che aderiscono all’ Associazione attraverso il versamento della quota annuale.

8.     I soci onorari sono coloro che vengono nominati dall’assemblea su segnalazione del consiglio direttivo.

9.     Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell’ assemblea per l’ approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l’ approvazione dei bilanci, per la nomina dell’ organo direttivo.

10. Tutti i soci maggiorenni in regola con l’ iscrizione da almeno un anno hanno diritto di concorrere alla cariche direttive.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ ASSOCIAZIONE

ART 6.

1.     Il patrimonio dell’ associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano all’ Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2.     Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l’ Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

A.   Contributi

 Ø     Quote associative e contributi degli aderenti;

Ø     Contributo da privati.

B.   Attività istituzionali

Ø     Contributi dello stato, enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

Ø     Rimborsi derivanti da convenzioni.

C.    Altri proventi

 Ø     donazioni e lasciti testamentari;

Ø     redditi derivanti dal patrimonio;

Ø     redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali.

3.     Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’ atto di adesione all’ Associazione.

4.     L’ adesione all’ Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

5.     I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’ Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’ associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’ associazione per il fondo di dotazione.

6.     Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

7.     In caso di scioglimento dell’ Associazione il patrimonio della stessa verrà devoluto con delibera dell’ Assemblea Straordinaria, ad Associazioni aventi scopi similari.

TITOLO V

ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 7

Sono organi dell’ Associazione :

Ø     L’ Assemblea

Ø     Il Consiglio direttivo

Ø     Il Presidente

ASSEMBLEA

ART. 8

 

1.     L' Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che , alla data dell’ avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all’ associazione

2.     L’ Assemblea è convocata dal presidente, ogniqualvolta lo ritenga necessario,a mezzo lettera, almeno venti giorni prima dalla data stabilita e con l’ indicazione degli argomenti da trattare, de luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione.

L’ assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno tre consiglieri o da almeno un terzo degli associati.

3.     L’ assemblea si riunisce almeno una volta all’ anno per l’ approvazione del bilancio preventivo dell’ esercizio in corso del bilancio consuntivo dell’ esercizio precedente.

4.     L’ assemblea ordinaria:

Ø     Elegge il presidente dell’ associazione;

Ø     Elegge il consiglio direttivo;

Ø     Approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

Ø     Delibera sull’ eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione.

L’ assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.L’ assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti messi all’ ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei votanti.

5.     L’assemblea straordinaria:

Ø     Delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell’ Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

L’ assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

6.     Ogni socio, ai sensi dell’ art. 2532 secondo comma del codice civile, ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.

7.     L’ assemblea è presieduta dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente. IL verbale dell’ assemblea è redatto dal segretario.

8.     Le deliberazioni dell’ assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9

1.     L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti tra tutti gli associati aventi diritto al voto: presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e due Consiglieri. Il Presidente, il Vice Presidente,il Segretario-Tesoriere vengono eletti nella prima riunione utile successiva all’ Assemblea.

2.     Il consiglio dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Se nel corso dell’ anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti. Se viene a meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’ assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo consiglio.

3.     Le riunioni del Consiglio Direttivo sono bimestrali. Esse sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.Il verbale della riunione è redatto dal Segretario.

4.     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.     Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell’ assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziate per i diversi titoli del bilancio preventivo.

6.     Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza bimestrale o quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compito di:

Ø     Stabilire il modo di applicazione delle delibere dell’ Assemblea;

Ø     Stabilire le quote sociali annue;

Ø     Approvare le proposte di modifica dello Statuto.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO-TESORIERE

ART. 10

1.     Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’ Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di porre querela. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’ Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2.     Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’ esercizio delle proprie funzioni.

3.     Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa dell’ Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del consiglio e del libro degli associati.

Per quanto on disciplinato ne presente statuto si rimanda alle disposizioni in materia di Associazioni stabilite dal Codice Civile.   

 

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Ultimo aggiornamento: 16-08-11