DPR 08/02/1954 Num. 320

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 giugno, n. 142).

REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA (1) (2).

(1) Le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro

della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti), quelle del veterinario

comunale e provinciale e quelle del medico provinciale, alle aziende sanitarie locali. Vedi, comunque, d.p.r.

14 gennaio 1972, n. 4.

(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche

successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici

territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione

Preambolo

(Omissis)

Art. 1.

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a

carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

1) afta epizootica;

2) peste bovina;

3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus) (1);

4) peste suina;

5) rabbia;

6) vaiolo degli ovicaprini (2);

7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;

8) affezioni influenzali degli equini;

9) anemia infettiva degli equini;

10) influenza dei bovini;

11) tubercolosi clinicamente manifesta;

12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;

13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;

14) carbonchio ematico;

15) carbonchio sintomatico;

16) gastro-enterotossiemie;

17) salmonellosi delle varie specie animali;

18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;

19) mal rossino;

20) morva;

21) farcino criptococcico;

22) morbo coitale maligno;

23) tricomoniasi dei bovini;

24) rickettsiosi (febbre Q);

25) distomatosi dei ruminanti;

26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;

27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;

28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;

29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;

30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;

31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;

32) ipodermosi bovina;

33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;

34) bronchite infettiva;

35) corizza contagiosa;

36) laringo-tracheite infettiva;

37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);

38) idatidosi (echinococcosi);

39) leptospirosi animali;

40) febbre catarrale degli ovini;

41) peste equina;

42) peste suina africana;

43) la malattia virale emorragica del coniglio;

44) encefalopatia spongiforme dei bovini;

45) scrapie;

46) setticemia emorragica virale dei pesci;

47) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;

48) viremia primaverile della carpa;

49) stomatite vescicolare;

50) peste dei piccoli ruminanti;

51) febbre della valle del Rift;

52) dermatite nodulare contagiosa;

53) malattia emorragica epizootica dei cervi (3);

54) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie (4).L'Alto

Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e

diffusivo anche ad altre malattie.

(1) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, o.m. 22 febbraio 1993.

(2) Numero così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362.

(3) Numero aggiunto dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362.

(4) Numero aggiunto dall'art. 23, d.m. 7 gennaio 2000.

Art. 2.

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad

eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne

dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e

diffusiva;

i veterinari liberi esercenti;

i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica

entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

i presidi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di

ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi

istituti e laboratori;

i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni (1), l'autorità militare

cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione

quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;

le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le

imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono

venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non

conseguenti a cause accidentali;

i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli

agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

(1) Ora Istituti Incremento Ippico.

Art. 3. La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in

modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta

della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

a) la natura della malattia accertata o sospetta;

b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del

ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei

rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;

c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione

della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi

moduli stampati per la denuncia al sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

Art. 4.

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi

sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;

c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire

veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

Art. 5.

I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente

manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di

morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario

comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate

accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile

escludere la trasmissione della malattia agli animali.

Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di

trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto

Commissario per l'igiene e la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da

adottare.

Art. 6.

I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medicomicrografiche

dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio

batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e

diffusive, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del

comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.

Art. 7.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 8.

Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel

quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati.

La sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione B a

quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalità

previste nei successivi articoli 12 e 16.

Art. 9.

Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1,

provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al

sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle

relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le

istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

Art. 10.

Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione

di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;

b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti,

in attesa degli ulteriori provvedimenti;

c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:

1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;

2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze

disinfettanti;

3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;

4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed

oggetti atti alla propagazione della malattia;

5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;

e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali

comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze

chimiche;

f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro

comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il

comune di provenienza.

Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono

allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri

comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e

comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati

dal luogo infetto.

Art. 11.

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di

colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti

indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda

tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza.

Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono

applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:

a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;b)

apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero

infetto situato entro detta zona;

c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in

vasche con essi comunicanti;

d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore

dell'agente patogeno;

e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata

macellazione;

f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;

g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.

La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino,

di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale

provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.

Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è

emanata sempre dal prefetto.

Art. 12.

Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod.

n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta

eventualmente emessa.

Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di

malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per

lo stato sanitario del bestiame.

Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro.

Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve

dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre,

ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.

Art. 13.

Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11,

stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di

protezione che può interessare il territorio anche di più comuni.

L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se

necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito

della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.

L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla

sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.

Art. 14.

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può

consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo

spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le

precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo

spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il

provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non

sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione

sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In

caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati

da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento

degli animali è accordato dal sindaco.

Art. 15.

L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuoffi della zona infetta o di quella di

protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al

proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti

della forza pubblica.

Del consentito spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per

il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto

della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali

si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa

vigilanza viene fissata di volta in volta.

Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di

osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli

articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 16.

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai

precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario

comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole

malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle

scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i

provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.

Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui

al precedente art. 8.

La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto quando dagli accertamenti

del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

Art. 17.

L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini,

ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e

pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere

domanda.

Il sindaco, in base al risultato del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando

risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per

quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il

termine entro il quale devono essere eseguiti.

Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli

animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità

comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.

Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico

conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.

Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la

chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca

dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 18.

I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la

propagazione di malattie infettive e diffusive.

Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal

veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali

eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei

piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o

di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria.

Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati

dal sindaco.

Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio

nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal sindaco

trasmessa al prefetto nel termine più breve.

Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni

occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione

comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai

veterinari comunali.

Il prefetto può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la

disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di

disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità

comunali interessate.

Il prefetto può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare

funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione

dei detti mercati e fiere.

Art. 19.

Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla

dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata

dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.

Art. 20.

Dopo ogni mercato fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed

ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a cura

del comune convenientemente puliti e disinfettati.

In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il

veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli

animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata

inchiesta epizoologica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che

provvede a darne segnalazione ai comuni interessati.

Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne

informa il prefetto.

Art. 21.

Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere

particolarmente diffusivo, il prefetto può disporre la sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di uno o

più mercati della provincia e può anche limitare l'introduzione nei mercati a determinate specie animali.

Allo stesso fine può ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente ed in

tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.

Art. 22.

In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che

hanno luogo nella provincia.

A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto un elenco completo dei

mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva.

Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per

accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zooiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto i

provvedimenti atti ad eliminarle.

Art. 23.

I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria.

In caso di epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il

loro uso.

Art. 24.

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che

possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:

a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;

b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;

c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;

d) serragli e circhi equestri;

e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed

allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;

f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;

g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto,

al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e

dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta

dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 25.

Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque

utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che

lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.

La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono

soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario

provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie

infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.

Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.

È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle

industrie sopra elencate.

Art. 26.

Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una

efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive.

Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le

proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.

Art. 27.

I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta

presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospenderne l'attività in attesa dell'accertamento

del veterinario comunale.

È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte

consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i

necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.

Art. 28.

Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme

dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il

veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime

devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e

propone al prefetto, ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari

specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale.

Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale

devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale.

Il prefetto può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora, per

inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.

Art. 29.

La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione

del prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento.

La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è

affidata ai veterinari comunali.

Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli

accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la

tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.

Art. 30.

L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del

prefetto che la concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del veterinario

provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie.

Art. 31.

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti

autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei

suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con

destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore

una dichiarazione conforme al mod. n. 4 (1) allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta

delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da

divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il

caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente regolamento.

La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo

stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione

dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima

destinazione, per ogni eventuale richiesta.

I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione

sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed

informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza.

Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti

previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.

Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli

animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente

regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità

sanitaria per il periodo di tre mesi.

(1) La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere, ora, conforme al modello di cui all'allegato IV,

d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317, in virtù dell'art. 10, d.p.r. 317/1996 citato.

Art. 32.

Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto può temporaneamente disporre con

apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo

ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità prima del carico. Detta ordinanza

deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai

prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli

Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorità portuali ed

alle Direzioni civili di aeroporto.

Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli

animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta

dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente.

Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario

autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima

o per via aerea.

Art. 33.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, quando si manifesta una malattia infettiva a carattere

epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati

con i mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 34.

Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma

dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i

direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto

(mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione

o all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di

competenza, compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono

fare la detta segnalazione direttamente all'autorità comunale.

Art. 35.

Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri

ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo

che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti

a maltrattamenti o sofferenze.

Art. 36.

Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli

animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui

territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:

a) le proprie generalità ed il domicilio;

b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione;

c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della

provincia ed il numero di targa di ciascuno.

Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla

circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.

Art. 37.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi,

lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone

devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente

aerazione.

Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani

sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita

dei liquami.

Art. 38.

Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:

a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;

b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria

autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

L'autorizzazione è valevole per un anno.

Art. 39.

I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da

cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale,

sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31, 36, 37 e 38.

È fatto obbligo in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti

degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali

trasportati.

Art. 40.

I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in

carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un

telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone.

In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche

irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante.

Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve

farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.

Art. 41.

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno

15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato

al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data

approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva

comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Art. 42.

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal

veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di

sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.

I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di

transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito

del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario

incaricato del servizio dal prefetto.

I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione,

all'autorità comunale del luogo.

Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario

comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi

obbligatori.

Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la

monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto

dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

Art. 43.

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale

libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del

territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché

i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente

autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e

sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al

libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di

destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso

ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il

gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì

la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve

raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal

procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o

autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è

a carico del contravventore.

Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in

transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

Art. 44.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che

vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

Art. 45.

Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei

prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle

stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti.

I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità che devono scortare gli animali, le carni

ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato

della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all. modello n. 9),

che viene da essi consegnato agli uffici di dogana.

Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di sanità oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o

scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la

sanità pubblica per le determinazioni del caso.

Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le carni,

i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito

favorevole della visita.

I certificati di origine e di sanità devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di

aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione.

Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire per la

riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.

Art. 46.

Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in

importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di

aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per

l'igiene e la sanità pubblica per i necessari provvedimenti.

Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne

informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.

Art. 47.

Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'Alto

Commissariato per la igiene e la sanità pubblica ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere il

territorio nazionale.

Art. 48.

L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali

esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o

limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 49.

L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di

volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su domanda inoltrata dagli interessati

per il tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati.

L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle autorità del paese di

provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della località di provenienza e di quella di

destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante che gli

animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono

verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i

certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della

partenza e riconosciuti sani.I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative

al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie,

provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare

devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che detti animali siano scortati da un

certificato per ogni carro o autoveicolo.La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata

in seguito a nuova visita. Se la validità viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino

all'arrivo degli animali al confine o al porto.In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali

di malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica può disporre che detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono

stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;

b) che i certificati di origine e di sanità che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante che

gli animali sono stati allegati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di

trichinosi;

c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale

avviene l'importazione;

d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova

della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove

diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli

animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subìto tali

prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;

e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario.

Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura può essere resa obbligatoria anche per gli animali

di altre specie.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 26, n. 5, l. 30 aprile 1976, n. 397.

Art. 50.

L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1º comma dell'articolo

precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo.

La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della

prova della malleina con esito negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per

speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subìto tale prova diagnostica

con esito negativo nel paese di origine.

I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva

autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti cavalli

possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una

dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanità

dell'animale.

Art. 51.

L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai

certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi

fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che

provengono da allevamenti indenni da pullorosi.

Art. 52.

I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti

l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località

nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito

favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non

esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione

di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da

altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre

con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non

esotiche.

Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti

da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché

scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi

e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche

una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno

di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri

volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza è indenne da tale malattia.

Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante

l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri

dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole

controllo sanitario.

I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole

controllo sanitario.

Art. 53.

Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le

conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri

grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la

selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di

sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri

prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che provengono da

animali riconosciuti sani prima della macellazione.

Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve

essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da

almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo.

Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme

vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

[L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, è

vietata] (1).

(1) Disposizione abrogata dall'art. 26, l. 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 54.

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono

ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato.

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi

all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte

dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanità

muniti del visto dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i prodotti

sono stati lavorati in condizioni di salubrità e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro

processo di conservazione riconosciuto idoneo.

Art. 55.

Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai

sensi dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di

sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte, quando sono importate

direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso

personale e non di commercio.

Art. 56.

Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e

gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale

non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di

certificati di origine e di sanità, previo favorevole controllo sanitario.

Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza,

purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò

delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni.

Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di

carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purché abbiano subìto un trattamento di sterilizzazione

riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subìto deve risultare da certificati di

origine e di sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione

il certificato è richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.

Art. 57.

Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o

limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi.

Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un

veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e

diffusive.

Le lane sudice sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da

altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di

una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi

per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Art. 58.

L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli

animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni

veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi

non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.

Art. 59.

Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di

origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di

Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella

quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e

diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati

non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani.

Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e

categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e

siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su più carri

ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo.

La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita.Allorché per

l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanità, essi devono essere

rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le norme in vigore nei

paesi di destinazione.

I cavalli destinati alle manifestazioni ippicosportive all'estero quando dai paesi di destinazione non sia

richiesto diversamente anziché dai prescritti certificati di origine e di sanità possono essere scortati da

certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a

ciò delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali.

Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita

dal territorio della Repubblica.

Art. 60.

I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di

materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un

veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di

destinazione.

Art. 61.

Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non

esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica, su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da

stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o

limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanità sui quali il

veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della

Repubblica, deve apporre il proprio visto.

Nessuna formalità è richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti da

paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Art. 62.

Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere

scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e

sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi

non dispongano diversamente.

Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle

zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.

Art. 63.

Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie

devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo

incaricati dai sindaci.

Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei

veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.

Art. 64.

Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite

dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i carri che hanno servito al trasporto di animali, di

prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico.

Se non è possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri devono essere piombati e

spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti.

A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani

caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi

che hanno servito al carico ed allo scarico.

Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i

comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di

navigazione aerea.

Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito

lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni,

l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o

nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.

Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A

comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta

«disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente

regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale.

L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune, la data

e la propria firma.

Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della

vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento.

Art. 65.

I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche,

devono essere eseguiti da veterinari.

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento

o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti

dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto.

Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia,

salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la

profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino.

Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno

conseguito un'efficace protezione immunitaria.

Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari

liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al

veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n.

12 allegato al presente regolamento.

Art. 66.

L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di

preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità

pubblica ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale.

L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere

agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario.

Art. 67.

Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali i veterinari provinciali e comunali si

avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori

provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina

veterinaria.

Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti

specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici competenti per territorio.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto

Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza

tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffusive i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 68.

Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o

autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti

indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del

territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da

eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di

determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di

lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie

medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari

trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata

disposta la distruzione (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 3, l. 23 gennaio 1968, n. 34.

Art. 69.

Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei

indenni, secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

devono essere inscritti in uno speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le singole

Prefetture.

Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti,

viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale.

Art. 70.

L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso decreto

con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario

provinciale e dalla quale, oltre alla necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a

ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di

liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua

spettanza.

…… Omissis…..

Art. 83.

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la

registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere

riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal

veterinario comunale;

b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori

all'atto della denuncia;

c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro

luogo aperto al pubblico;

d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di

trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi

da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono

rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle

forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 84.

I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei

cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un sevizio di accalappiamento

intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere

dato dai comuni e dalla provincia.

Art. 85.

I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili

comunali per il periodo di 3 giorni.

Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono

essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano

richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90 (1).

(1) Vedi, ora, art. 2, l. 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 86.

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere

isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere

autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in

tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per

la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo

morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri

mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono

essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti

immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia

potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10,

lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

Art. 87.

I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola,

essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di

osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto

sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità

comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati

contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se

durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5

giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di

osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione

antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile

municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente

regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in

conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º e 7º del precedente articolo.

Art. 88.

Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti

ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i

bufalini possono essere abiditi al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone.

La disposizione prevista dal 4º comma dell'articolo precedente è applicabile anche per gli animali delle

specie sopraindicate.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.

Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi per

imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le

disposizioni vigenti in materia.

Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto

giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

Art. 89.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di

altra specie.

Art. 90.

Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un

cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:

a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al

guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il

periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione

antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente art. 87;

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani

ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad

esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della

deglutizione.

Art. 91.

Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti

alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura,

all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a

estinguere l'infezione.

Art. 92.

Il prefetto può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di animali,

previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

….. Omissis….

Art. 160.

Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non

esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito

il veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene

generale il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario.

Art. 161.

Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto periodici bollettini

e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli animali, compilati a norma

delle istruzioni commissariali.

I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo le relative istruzioni, i

bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici

veterinari di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed

agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e, per

conoscenza, al prefetto.

Art. 162.

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro

e, per quanto riguarda i servizi di confine, di porto e di aeroporto, con quello per le finanze, verranno

emanate le disposizioni inerenti al pagamento delle indennità spettanti ai veterinari di Stato per gli

accertamenti previsti dal presente regolamento ed eseguiti nell'esclusivo interesse dei privati.

Art. 163.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1).

(1) Vedi, ora, art. 5, secondo comma, l. 23 gennaio 1968, n. 34.

Art. 164.

Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 1914

e al regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le ordinanze di polizia veterinaria relative alla materia

contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque con esso incompatibili.

Art. 165.

Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli impianti e gli stabilimenti già esistenti dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute negli artt.

17, 18, 24, 25 e 30, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto

regolamento.